1. Dopo il comma 3 dell'articolo 202 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«3-bis. Se l'autorità giudiziaria procedente ritiene ingiustificato o immotivato o esercitato al di fuori delle competenze l'esercizio del potere di conferma dell'opposizione
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 256 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«4-bis. Si applicano le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 202».