Art. 54.
(Conflitto di attribuzione).

      1. Dopo il comma 3 dell'articolo 202 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      «3-bis. Se l'autorità giudiziaria procedente ritiene ingiustificato o immotivato o esercitato al di fuori delle competenze l'esercizio del potere di conferma dell'opposizione

 

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del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, solleva conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato. Qualora il conflitto sia risolto in favore dell'autorità giudiziaria ordinaria, il segreto di Stato non può più essere eccepito nel corso del procedimento con riferimento al medesimo oggetto».

      2. Dopo il comma 4 dell'articolo 256 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      «4-bis. Si applicano le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 202».